Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IX
Dei fatti illeciti
I. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
II. Il lucro cessante รจ valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.