Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO II
Dei titoli al portatore
I. Il possessore di un titolo deteriorato che non sia piĆ¹ idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall'emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.