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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO II
Dei titoli al portatore

Art. 2003

Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore

I. Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.

II. Il possessore del titolo al portatore รจ legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.