Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XII
Del deposito
SEZIONE I
Del deposito in generale

Art. 1775

Restituzione dei frutti
TESTO A FRONTE

I. Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.