Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VI
Della locazione
SEZIONE III
Dell'affitto
PARAGRAFO 3
Dell'affitto a coltivatore diretto

Art. 1647

Nozione
TESTO A FRONTE

I. Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono [sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative].

Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.


GIURISPRUDENZA


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