Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VI
Della locazione
SEZIONE III
Dell'affitto
PARAGRAFO 2
Dell'affitto di fondi rustici
I. L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva.
II. Il letame perĂ² deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.