CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I

Art. 128

TESTO A FRONTE

I. Se l'ipotesi prevista dall'articolo 342 del codice si è verificata prima del 1° luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, può privare il genitore della patria potestà sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e può provvedere in conformità dell'articolo 342 del codice.