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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE I
Delle obbligazioni pecuniarie

Art. 1277

Debito di somma di danaro

I. I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

II. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha piĆ¹ corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.