Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO III
Dell'inadempimento delle obbligazioni

Art. 1226

Valutazione equitativa del danno
TESTO A FRONTE

I. Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.


GIURISPRUDENZA


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