CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I

Art. 122

TESTO A FRONTE

I. Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.

II. Il riconoscimento dei figli naturali, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.

III. Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima del 1° luglio 1939, purché i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione (1).

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(1) L'art. 96, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, alle parole «figli naturali», le parole «figli nati fuori del matrimonio».