CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I

Art. 119

TESTO A FRONTE

I. I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1° luglio 1939 conservano la loro efficacia.

II. Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.