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Titolo VII
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 97

Sanzioni per la violazione di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili

1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate all'art. 96, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalita', anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del Regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo Regolamento.