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Bail-in

Titolo VI
SALVAGUARDIE E TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 92

Tutela degli accordi di garanzia

1. Con riferimento alle passivita' garantite per contratto, anche con trasferimento del titolo in proprieta', e' vietata la cessione separata delle attivita' a garanzia della passivita', del beneficio della garanzia o della passivita' garantita e la modifica o lo scioglimento dell'accordo di garanzia mediante l'esercizio dei poteri accessori di cui all'articolo 61, se l'effetto della modifica o dello scioglimento e' che la passivita' cessa di essere garantita. Si applica la deroga di cui all'articolo 91, comma 3.