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Bail-in

Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo V
Poteri di risoluzione

Art. 67

Limitazione dell'escussione di garanzie

1. La Banca d'Italia puo' limitare l'escussione di garanzie aventi a oggetto attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione. La limitazione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo.

2. Il potere di cui al comma 1 non si applica ai diritti di garanzia attribuiti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli o ai relativi operatori, alle controparti centrali e alle banche centrali in relazione ad attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia.

3. Nei casi in cui si applica l'articolo 94, la Banca d'Italia, assieme alle altre autorita' di risoluzione coinvolte, si adopera affinche' le limitazioni di cui al comma 1 si applichino in modo coerente per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione.

4. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.