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Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo V
Poteri di risoluzione

Art. 65

Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione

1. L'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di queste misure non costituisce, relativamente ai contratti stipulati dall'ente sottoposto alle misure, un evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ne' una procedura di insolvenza ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, se gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento, di consegna nonche' di prestazione della garanzia, non sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.

2. Alle stesse condizioni indicate dal comma 1, l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, non costituisce un evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ne' una procedura di insolvenza ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, relativamente ai contratti stipulati con terzi da una componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se:

a) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti dall'ente, o gravanti su di esso;

b) i contratti comprendono clausole in base alle quali rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo.

3. Fintantoche' gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna, nonche' di prestazione della garanzia, non sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di una di queste misure non da' di per se' titolo a:

a) esercitare un diritto di recesso, sospensione, modifica, compensazione o attivare una clausola di close-out relativamente ai contratti stipulati dall'ente sottoposto a tali misure o da una componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se:

i) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti da una componente del gruppo, o gravanti su di essa;

ii) i contratti comprendono clausole in base alle quali rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo;

b) acquisire il possesso o il controllo di beni di un ente sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo ai sensi di un contratto comprendente clausole in base alle quali rilevano, per il soggetto parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo, o ad escutere un diritto di garanzia su detti beni;

c) non adempiere gli obblighi a favore di un ente sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo di appartenenza spettanti in relazione a un contratto comprendente clausole in base alle quali rilevano, per il soggetto parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo.

4. Ai fini del presente articolo, una risoluzione disposta in uno Stato terzo costituisce una misura di gestione della crisi quando e' riconosciuta ai sensi dell'articolo 74 o se la Banca d'Italia o altra autorita' di risoluzione di uno Stato membro ha disposto in tal senso.

5. Ai fini dei commi 1, 2 e 4, una sospensione degli obblighi di pagamento o consegna, una limitazione dell'escussione di garanzia o una sospensione temporanea di meccanismi terminativi ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 non costituiscono inadempimento di un obbligo contrattuale ne' stato di insolvenza.

6. Le disposizioni del presente articolo sono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 593/2008.