Bail-in


Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo IV
Misure di risoluzione

Sezione III
Bail-in

Art. 55

Tasso di conversione del debito in capitale
TESTO A FRONTE

1. Il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore per le perdite subite a seguito della riduzione o della conversione; se la conversione e' disposta quando il patrimonio netto del soggetto al quale e' applicato il bail-in ha valore positivo, il tasso di conversione e' definito in modo da diluire in maniera significativa l'incidenza delle azioni e delle altre partecipazioni esistenti.

2. La Banca d'Italia puo' applicare tassi di conversione diversi a categorie di passivita' aventi posizione diversa nell'ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale. Se si applicano tassi di conversione diversi, il tasso di conversione applicabile alle passivita' sovraordinate in tale ordine e' maggiore di quello applicabile alle passivita' subordinate.