Bail-in
Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI
Capo IV
Misure di risoluzione
Sezione II
Cessione di beni e rapporti giuridici
Sottosezione II
Cessione a un ente-ponte
1. La cessione, in una o piu' soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita', anche individuabili in blocco, di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi.
2. Il valore complessivo delle passivita' cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attivita' ceduti o provenienti da altre fonti.
3. La Banca d'Italia, su istanza dell'ente-ponte, puo' disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei diritti, delle attivita' o delle passivita' da esso acquisiti, secondo una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei confronti dei potenziali acquirenti, assicurando che la cessione avvenga a condizioni di mercato.
4. Fermo restando l'articolo 47, comma 9, l' ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attivita' o nelle passivita' ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
5. Si applica l'articolo 40, comma 3.