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Bail-in

Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo IV
Misure di risoluzione

Sezione II
Cessione di beni e rapporti giuridici

Sottosezione I
Cessione a un soggetto terzo

Art. 40

Cessione

1. La cessione, in una o piu' soluzioni, a un soggetto terzo, diverso da un ente-ponte o da una societa' veicolo per la gestione delle attivita', ha ad oggetto:

a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o parte di esse;

b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita', anche individuabili in blocco, di un ente sottoposto a risoluzione, o parte di essi.

2. La cessione e' effettuata a condizioni di mercato secondo quanto previsto dal presente articolo, sulla base della valutazione effettuata a norma del Capo I, Sezione II.

3. Il corrispettivo pagato dal cessionario e' corrisposto a:

a) i titolari delle azioni o delle altre partecipazioni, nel caso previsto dal comma 1, lettera a);

b) l'ente sottoposto a risoluzione, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).

4. La cessione e' condotta nel rispetto dei seguenti principi:

a) assicurare la massima trasparenza e la correttezza delle informazioni concernenti l'oggetto della cessione, tenuto conto delle circostanze e compatibilmente con l'obiettivo di preservare la stabilita' finanziaria;

b) evitare discriminazioni tra i potenziali cessionari, prevedere presidi volti a evitare conflitti di interesse, nonche' tenere conto delle esigenze di celerita' di svolgimento della risoluzione;

c) ottenere il prezzo piu' alto possibile.

5. La cessione puo' essere effettuata sulla base di trattative con potenziali cessionari a livello individuale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4, lettera b), salvo quanto previsto dal comma 7.

6. Le comunicazioni al pubblico delle informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relative alla cessione, possono essere differite nel rispetto dei paragrafi 4 o 5 del medesimo articolo.

7. La cessione puo' essere disposta in deroga al comma 4, quando e' ragionevolmente prevedibile che l'applicazione dei principi ivi indicati comprometterebbe l'esito della cessione o il raggiungimento degli obiettivi della risoluzione e aggraverebbe la minaccia per la stabilita' finanziaria.

8. La Banca d'Italia, se del caso su richiesta della Banca Centrale Europea in qualita' di autorita' competente, puo', in vista dell'avvio della risoluzione, chiedere a una banca o a una capogruppo di contattare potenziali acquirenti per predisporre la cessione di beni e rapporti giuridici ai sensi del presente articolo nel rispetto dell'articolo 5.