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Bail-in

Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo III
Avvio e chiusura della risoluzione

Art. 32

Avvio della risoluzione

1. Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la Banca d'Italia, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone l'avvio della risoluzione con un provvedimento che contiene:

a) l'indicazione dei presupposti per l'avvio della risoluzione;

b) il programma di risoluzione, nel quale, tra l'altro:

1) sono individuate le misure di risoluzione da adottare sulla base della valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II;

2) in caso di applicazione del bail-in, sono indicati il suo ammontare e le categorie di passivita' escluse ai sensi dell'articolo 49, comma 2;

3) e' indicato se si fara' ricorso al fondo di risoluzione;

4) vengono, se del caso, indicati i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 66, 67 e 68;

5) viene, se del caso, disposta la permanenza nella carica dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o dell'alta dirigenza ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d);

6) se e' prevista la costituzione di un ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione delle attivita', sono indicati:

i) i beni e i rapporti giuridici da cedere all'ente-ponte o alla societa';

ii) le modalita' di costituzione dell'ente-ponte o della societa';

iii) le modalita' di cessione delle partecipazioni al capitale sociale dell'ente-ponte o delle sue attivita' o passivita'.

2. L'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e' condizione di efficacia del provvedimento. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, determina la decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet della Banca d'Italia, e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, nel registro delle imprese nonche' sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.

4. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono trasmessi alla Banca Centrale Europea, all'ente sottoposto a risoluzione, al sistema di garanzia dei depositi e al sistema di indennizzo degli investitori ai quali l'ente aderisce, al fondo di risoluzione, alla Commissione europea, all'ABE, all'AESFEM, all'AEAP, al CERS nonche', se del caso, alla Consob, alle autorita' di altri Stati membri competenti per la vigilanza su base consolidata o la risoluzione di gruppo, alle autorita' competenti per la vigilanza sulle succursali dell'ente sottoposto a risoluzione o ai gestori dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli, nonche' alle controparti centrali cui l'ente aderisce, e alle rispettive autorita' di vigilanza su tali soggetti.

5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate in tempi coerenti con la necessita' di non pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.

6. Il programma di risoluzione puo' essere modificato con provvedimento della Banca d'Italia approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 5.

7. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.