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Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai seguenti soggetti:

a) banche aventi sede legale in Italia;

b) societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e societa' appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario;

c) societa' incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'artizolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario;

d) societa' aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro.