Codice dell'Arbitrato


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO VIII
Dell'arbitrato
CAPO III
Del procedimento (1)


Art. 819-bis
Connessione

I. La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice.

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(1) Capo sostituito dal d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 273 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO VIII
Dell'arbitrato
CAPO III
Del procedimento
(1)


Art. 819-bis

Sospensione del procedimento arbitrale (2)


I. Ferma l'applicazione dell'articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:

1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorità giudiziaria;

2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non puo essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;

3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

II. Se nel procedimento arbitrale è invocata l'autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il secondo comma dell'articolo 337.

III. Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell'atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale è proposta davanti all'autorità giudiziaria.

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(1) Capo sostituito dal d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 273 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
(2) Articolo sostituito dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 273 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».