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Codice dell'Arbitrato

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO VIII
Dell'arbitrato
CAPO I
Della convenzione d'arbitrato
(1)

Art. 808-quinquies

Efficacia della convenzione d'arbitrato (2)

I. La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato.

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(1) Capo sostituito dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 273 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto». La precedente formulazione del Capo, intitolato «Del compromesso e della clausola compromissoria», comprendeva gli articoli da 806 a 809.
(2) Articolo aggiunto dal d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 273 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto»