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Codice Amministrazione Straordinaria

TITOLO VII
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 105

Termine per l'emanazione del regolamento in materia di pubblicità con mezzi informatici.

1. Il regolamento previsto dall'articolo 94 è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nonché nei casi di indisponibilità presso gli uffici giudiziari delle dotazioni necessarie ai fini dell'effettuazione della pubblicità con mezzi informatici, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, prevista dal presente decreto, è eseguita con mezzo cartaceo presso la porta esterna del tribunale; nei casi in cui è prevista l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 3, un estratto del provvedimento è inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancelliere.

3. Il regolamento stabilisce adeguate modalità di informazione del pubblico in ordine alla mancata effettuazione dell'affissione con mezzi informatici da parte dei singoli tribunali per indisponibilità delle necessarie dotazioni.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, la pubblicità prevista dall'articolo 38, comma 3, secondo periodo, è eseguita mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.