Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO VII
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 103

Impiego della Guardia di finanza ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza.
TESTO A FRONTE

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 37, comma 3, il Ministero dell'industria, previa intesa con il Ministero delle finanze, può chiedere il distacco presso di esso di un contingente del personale della Guardia di finanza, nell'ambito delle vigenti strutture e dotazione organica del Corpo.